l cosiddetto “Decreto palchi e Fiere”, attua l’articolo 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal Decreto
Legislativo 69/2013 cioè il decreto “del fare”, definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme
del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere. Per “opere temporanee”,
si intendono “le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi
o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale”.
Il provvedimento prende in esame separatamente gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche,
stabilendo, per ciascuna delle due categorie di eventi, a quali attività devono applicarsi le disposizioni del Titolo IV – Cantieri
temporanei e mobili – del Decreto Legislativo 81/2008, quali sono le “particolari esigenze” di cui tenere conto nell’applicazione
delle suddette norme, in quali casi non operano le disposizioni del decreto e le particolari modalità di applicazione di specifici
articoli e commi del Testo Unico. Il Decreto viene applicato alle seguenti attività:
montaggio e smontaggio di opere temporanee realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici. Leggendo queste poche righe si prende spavento, in quanto sarebbero comprese in queste attività tutte quelle svolte in qualsiasi sagra, concerto o rappresentazione
approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
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